Rinviata a data da destinarsi la finalissima di Coppa Provinciale
Non finisce mai la telenovela della finalissima della XXII° coppa provinciale di terza categoria programmata in un primo tempo per mercoledì 6 marzo al campo sportivo R. Garibaldi di Borgo a Mozzano e che doveva vedere affrontarsi il New Team allo Sporting Viareggio. In seguito ad un contro-reclamo dello Sporting Forte dei Marmi la gara sarà rinviata a data da destinarsi. saranno gli organi di Giustizia Sportiva a decidere il tutto. Ma riassumiamo un po' la "storia" di questa agoniata finalissima.... Mentre il New Team giunge alla finale eliminando il Montecarlo l'altra semifinale fra Sporting Viareggio e Sporting Forte dei Marmi è una "storia infinita". Sul campo a spuntarla è lo Sporting Forte dei Marmi che supera per 3-2 la formazione di Marco Meini. Lo Sporting Viareggio esaminando i comunicati ufficiali scopre che un atleta avversario risulta squalificato e ricorre al reclamo.
Questo il testo integrale delle decisioni del giudice sportivo:
Vista la proposta di reclamo presentata dalla Società SPORTING VIAREGGIO 86 ed avendo verificato che la Società SPORTING FORTE DEI MARMI ha fatto partecipare alla gara richiamata in epigrafe il calciatore MANFREDI NICOLO', non avendo questo il titolo per non aver scontato la squalifica per 1 (una) gara inflittagli dal GST e pubblicata sul C.U. nº 23 del 15/11/2018 della DP, il Giudice Sportivo ritiene che il reclamo sia fondato e vada accolto.
-L'art. 17 comma 5 del C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Società che fa partecipare calciatore/i squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte. Vige il principio di conoscenza assoluta dei provvedimenti e delle delibere assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'Albo della Sede Territoriale.-Risulta agli atti che la delibera relativa alla squalifica par 1 (Una) gara effettiva MANFREDI NICOLO' è stata pubblicata sul C.U. nº 23 del 15/11/2018. Da quella data pertanto la Società SPORTING FORTE DEI MARMI e tutti i tesserati erano venuti a conoscenza delle decisioni adottate, infatti al calciatore MANFREDI NICOLO' era stata inflitta da GST nella gara di Coppa Provinciale di Terza Categoria (Quarto di Finale) disputata in data 15/11/2018, (gara Atletico Viareggio - Sporting Forte dei Marmi), la squalifica per 1 (una) gara per recidiva in ammonizioni (2° ammonizione).
-Nonostante la squalifica da scontare, la Società SPORTING FORTE DEI MARMI, nella gara su richiamata schierava il calciatore MANFREDI NICOLO' che avrebbe dovuto scontare nella prima gara di Coppa Provinciale di Terza Categoria utile (2018-2019 Semifinale), con ciò violando quanto dettato dalla norma contenuta nell'art. 17 comma 5 del C.G.S.
-Per questi motivi il Giudice Sportivo accoglie il reclamo sopra proposto dalla Società SPORTING VIAREGGIO 86 ed infligge alla Societa SPORTING FORTE DEI MARMI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00), squalifica per 1 (una) ulteriore giornata il calciatore MANFREDI NICOLO' e inibisce per giorni 20 (venti) il Dirigente CHIROLI GIACOMO. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
Visto il tutto sembra tutto finito.... niente affatto controreclamo dello Sporting Forte dei Marmi sembra per un vizio di forma nel reclamo... quindi ancora tutto da decidere chi sarà l'avversario del New Team.
Questo il testo integrale delle decisioni del giudice sportivo:
Vista la proposta di reclamo presentata dalla Società SPORTING VIAREGGIO 86 ed avendo verificato che la Società SPORTING FORTE DEI MARMI ha fatto partecipare alla gara richiamata in epigrafe il calciatore MANFREDI NICOLO', non avendo questo il titolo per non aver scontato la squalifica per 1 (una) gara inflittagli dal GST e pubblicata sul C.U. nº 23 del 15/11/2018 della DP, il Giudice Sportivo ritiene che il reclamo sia fondato e vada accolto.
-L'art. 17 comma 5 del C.G.S. sancisce la punizione sportiva della perdita della gara alla Società che fa partecipare calciatore/i squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte. Vige il principio di conoscenza assoluta dei provvedimenti e delle delibere assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva dal momento della loro pubblicazione e/o affissione all'Albo della Sede Territoriale.-Risulta agli atti che la delibera relativa alla squalifica par 1 (Una) gara effettiva MANFREDI NICOLO' è stata pubblicata sul C.U. nº 23 del 15/11/2018. Da quella data pertanto la Società SPORTING FORTE DEI MARMI e tutti i tesserati erano venuti a conoscenza delle decisioni adottate, infatti al calciatore MANFREDI NICOLO' era stata inflitta da GST nella gara di Coppa Provinciale di Terza Categoria (Quarto di Finale) disputata in data 15/11/2018, (gara Atletico Viareggio - Sporting Forte dei Marmi), la squalifica per 1 (una) gara per recidiva in ammonizioni (2° ammonizione).
-Nonostante la squalifica da scontare, la Società SPORTING FORTE DEI MARMI, nella gara su richiamata schierava il calciatore MANFREDI NICOLO' che avrebbe dovuto scontare nella prima gara di Coppa Provinciale di Terza Categoria utile (2018-2019 Semifinale), con ciò violando quanto dettato dalla norma contenuta nell'art. 17 comma 5 del C.G.S.
-Per questi motivi il Giudice Sportivo accoglie il reclamo sopra proposto dalla Società SPORTING VIAREGGIO 86 ed infligge alla Societa SPORTING FORTE DEI MARMI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00), squalifica per 1 (una) ulteriore giornata il calciatore MANFREDI NICOLO' e inibisce per giorni 20 (venti) il Dirigente CHIROLI GIACOMO. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
Visto il tutto sembra tutto finito.... niente affatto controreclamo dello Sporting Forte dei Marmi sembra per un vizio di forma nel reclamo... quindi ancora tutto da decidere chi sarà l'avversario del New Team.